Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
1) È costituita un’Associazione che agisce per gli effetti dettati dal Decreto Legislativo. 460/1997, dalla Legge numero 266/1991, nonché dalla Legge Regionale numero 22/1993, denominata "MADIAN ORIZZONTI ONLUS" senza scopo di lucro con sede legale in Torino, via Mercanti numero 28.
2) L’Associazione potrà aprire sedi secondarie sia in Italia che all’estero con delibera dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
3) La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.
Art. 2
Scopi e finalità
1) L’associazione nasce come strumento di attuazione concreta di progetti sanitari, assistenziali, educativi e formativi mediante interventi in territorio nazionale ed internazionale rivolti a tutte quelle popolazioni o gruppi marginali in stato di disagio o di bisogno sanitario, economico, sociale, o culturale, senza distinzioni di razza, religione o ideologia. Lo spirito promotore di tali iniziative è quello proprio dei principi del Vangelo, fonte del concreto agire in aiuto dell’uomo in stato di bisogno senza distinzione alcuna, nella convinzione che solo operando attivamente per la Giustizia lo Sviluppo e la Pace, l’essere umano possa trovare la speranza e la fiducia per uscire da tali situazioni di difficoltà. L’Associazione, pertanto, si prefigge come scopo di:
a) operare nel campo sanitario favorendo la realizzazione di presidi ospedalieri e ambulatori, di centri di accoglienza, scuole e centri di formazione in territorio nazionale ed internazionale, promuoverne la gestione ed il corretto funzionamento ordinario mediante la raccolta di fondi e di beni da destinare agli stessi e promuovendo ogni iniziativa volta alla realizzazione di tale scopo;
b) favorire tramite organizzazioni ed enti che operano nelle rispettive territorialità, la realizzazione di opere per aiutare le popolazioni a costruire il proprio futuro attraverso la creazione di piccoli centri di produzione e artigianato, nonché favorire il microcredito;
c) raccogliere fondi destinati a sostenere iniziative che agiscano nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’istruzione, della formazione, della tutela dei diritti civili e della beneficenza a favore di famiglie e persone disagiate prevalentemente sul territorio in cui operano ma anche nel Terzo Mondo.
2) Al fine di realizzare lo scopo sopra citato l’Associazione intende collaborare con enti privati e pubblici sia nazionali che internazionali al fine di costituire comunità, centri di accoglienza e di raccolta fondi nel territorio nazionale e nei Paesi del Terzo Mondo, che siano di supporto e sostegno per le persone bisognose.
3) L’Associazione potrà attivare al suo interno corsi di formazione per i propri associati, nonché organizzare convegni, seminari, riviste cartacee e multimediali, nonché ogni altra tipologia di iniziativa che possa perseguire il raggiungimento dello scopo istituzionale.
4) È vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse. È fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3
Risorse economiche
1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a - quote associative;
b- contributi degli aderenti;
c- contributi privati;
d - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e - donazioni e lasciti testamentari;
f - rimborsi derivanti da convenzioni;
g - entrate derivanti da attività commerciali e connesse.
2) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo entro centoventi giorni redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 4
I soci
1) L’Associazione "MADIAN ORIZZONTI ONLUS" è offerta a tutti coloro che, avendo compiuto i sedici anni ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.
2) La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Gli associati maggiorenni avranno diritto di voto in assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione.
3) L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell’Associazione da parte di ciascun tesserato e l’obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell’Associazione stessa. Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell’articolo 2532 Codice Civile. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’associazione.
4) La qualità di tesserato si perde per recesso od esclusione. L’esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R., è inviata all’escluso. All’associato è sempre concesso il diritto di replica.
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.
Art. 5
Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
a - ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c - a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2) I soci hanno diritto:
a - a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b - a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c - ad accedere alle cariche associative.
Art. 6
Organi dell’Associazione
1) Sono organi sociali dell’Associazione:
a - l’Assemblea dei soci;
b - il Consiglio Direttivo;
c - il Presidente;
d - il Collegio Revisori dei Conti.
Art. 7
L’Assemblea dei soci
1) L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:
a - approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
b - nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
c - nomina i componenti del Collegio dei Revisori;
d - delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
e - stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
f - delibera la esclusione dei soci dell’Associazione;
g - si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4) L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell’Associazione.
5) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione nella bacheca dell’Associazione quindici giorni prima della data di riunione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Consiglio Direttivo.
6) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è l’organo a cui compete la conduzione ordinaria dell’Associazione. È composto da tre a sei membri il cui numero è da stabilire ad ogni assemblea elettiva. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo.
2) Sono previste le seguenti cariche:
- il Presidente che rappresenta l’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni in conformità dei compiti di cui all’articolo 10 (dieci) del presente Statuto;
- il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all’inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, eccetera) e riguardano la parte burocratica dell’Associazione;
- il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell’Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci;
- il Responsabile Territoriale di Intervento (R.T.I.) che si occupa della gestione dell’intervento, ne relaziona l’andamento al Consiglio Direttivo e comunica l’andamento economico dello stesso per stabilirne i fabbisogni e le politiche d’azione.
3) I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività e durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.
4) Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo. Ruolo e compiti
1) Il Consiglio Direttivo, essendo l’organo esecutivo dell’Associazione, si raduna almeno due volte all’anno. È validamente costituito quando sono presenti almeno 2/3 (due terzi) dei membri. Può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del Presidente, o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Le dimissioni scritte dei due terzi del Consiglio fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.
2) I suoi compiti sono:
a - eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Segretario e le altre cariche secondo quanto stabilito dal presente articolo;
b - curare l’attuazione delle linee programmatiche promosse dall’Assemblea dei soci e di quelle approvate;
c - predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d - sottoporre all’Assemblea la relazione annuale al bilancio predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti;
e - predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
f - compilare il regolamento interno, da sottoporre all’Assemblea per la sua approvazione;
g - presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti;
h - designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell’ambito del proprio territorio.
Art. 10
Il Presidente
1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica 3 (tre) esercizi.
2) Al Presidente spetta:
a - la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
b - la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci;
c - la competenza sull’inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell’Associazione.
Art. 11
Il Collegio dei Revisori dei Conti
1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti, anche non soci, con idonee competenze professionali, eletti dall’Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo.
2) Dura in carica tre esercizi. Esso è convocato per la prima volta dal Presidente dell’Associazione e in tale riunione elegge il proprio Presidente tra i componenti del Collegio stesso.
3) Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge a maggioranza dei voti.
4) Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell’Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.
Art. 12
Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.
Art. 13
Scioglimento
1) Lo scioglimento dell’Associazione "MADIAN ORIZZONTI ONLUS" deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti all’Associazione aventi diritto di voto.
2) In caso di scioglimento, per qualunque causa dell’Associazione. il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione, Bonus o a fini di utilità sociale, sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Art. 14
Modifica dello Statuto
La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall’Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.
Art. 15
Norme di chiusura
Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.